Dopo tre anni di processo, clienti liberi da debiti

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E’ stata pubblicata un’importante decisione del Tribunale di Venezia, Sezione Spe­cializzata in materia di Imprese, in un contenzioso promosso da un azionista di Popolare di Vicenza, assistito dall’avvocato Mario Azzarita dello Studio Legale SAT di Padova, sulla nullità delle così dette “operazioni baciate”. Si tratta in particolare degli acquisti di azioni di Popolare di Vicenza mediante provvista fornita dalla stessa banca. Dopo circa tre anni di processo ed un’accurata istruttoria la Sezione Specializzata in materia societaria del Tribunale veneziano, nelle persone dei magistrati Lina Tosi, Alessandra Ramon e Lisa Torresan, si è pronunciata ritenendo tali operazioni contrarie al divieto espresso, contenuto nel Codice Civile, art. 2358, di finanziare gli acquisti di azioni di società per azioni. Il Tribunale ha chiarito che tale divieto si estende anche alle società cooperative, quale era Popolare di Vicenza all’epoca dei fatti, ed in particolare alle banche popolari. Nel caso specifico si trattava di un collocamento di azioni proprie della banca, con finanziamento collegato per circa 1,4 milioni di euro. Il collegamento tra finanziamento e acquisto di azioni è stato considerato dimostrato stante la vicinanza temporale tra le due operazioni e vista anche la conferma della strumentalità del finanziamento da parte dei funzionari della banca in sede testimoniale. La conseguenza della nullità è la liberazione dell’azionista dall’obbligo di restituire le somme utilizzate per comprare le azioni. Si tratta di un precedente fondamentale nella delicata vicenda delle Banche Venete, che si spera possa aprire la strada ad una definitiva soluzione uniforme delle operazioni baciate da parte della procedura di Liquidazione Coatta Am­ministrativa.Il Tribunale mette altresì incidentalmente in dubbio anche la validità dei finanziamenti per l’acquisto di obbligazioni convertibili della banca (specificamente per quelle obbligazioni emesse in sede di aumento di capitale 2013). Anche queste operazioni potrebbero essere prive di una causa meritevole e, dunque, nulle, così come gli acquisti di azioni.

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